Facebbok  Ι  
Sul Web Nel sito

ALLOGGI DIFESA ANALISI INFORMAZIONE E ISTRUZIONE PER L'USO

SCHEDE ALLOGGI "COMPILATELE E SPEDITELE entro il 22…."

QUI CUSTODET CUSTODES?
"passerò tutto al vaglio, con la lente d'ingrandimento"
Chi segue CASADIRITTO , anche dal buco della serratura, sa che mai ci siamo addentrati, e mai lo faremo, in campi non di nostra competenza sapendo benissimo che la scelta degli alloggi da alienare, è una scelta strettamente di competenza degli Organi preposti essendo gli alloggi considerati a tutti gli effetti “infrastrutture militari “ con tutto quello che ne consegue. Quello che invece abbiamo sempre ribadito, già dai tempi della cartolarizzazione (ricordate le famose SCIP ? ), e che la Difesa ha rimosso dalla corta memoria (presto ci torneremo sopra, può aiutare ), è l’importanza delle REGOLE. La domanda che comunemente ci viene rivolta dai nostri amici da anni e anni è più o meno questa : “ ma il mio alloggio è in vendita?“.

E dai da molti anni che cerchiamo di porre l’attenzione e battere sul tasto delle regole, poiché vendite e sfratti rappresentano due facce della stessa medaglia . Ma che fatica, a volte sembrava che la controparte fosse rappresentata da alcuni utenti e non da chi intanto si faceva beffa di rispettare i dettami della Legge 244, con un Regolamento che con quella Legge nulla aveva a che fare. Ma molti inquilini inferociti :” perché quelli si e noi no…” continuavano a battibeccare.. Ed i polli di Renzo andavano al mercato…. Per avere poi tirato il collo.

Non sappiamo se questa intrinseca debolezza complessiva degli utenti, abbia inciso poi sull’esito finale. In questo anno terribile, Regolamento a maggio e poi la Finanziaria a luglio. La prima vittima è stata l’intelligenza: non è intelligente una Amministrazione che nonconsidera utile e vantaggioso che si crei un circuito virtuoso tra le esigenze della Difesa e le aspettative delle famiglie. Gli ultras hanno vinto usando non la forza della ragione (si tratta di case, di un tema che tutte le Amministrazioni hanno trattato con civiltà, buonsenso e collaborazione), ma quello che possiamo definire tranquillamente della contrapposizione ove hanno avuto facilmente ragione. Ma tant’è.

Quello che in questi giorni vogliamo mettere a fuoco, sono i singolari contenuti della “Scheda Alloggio “ attualmente inviata a ciascun E /D / R dalla Direzione Generale del Demanio (il nostro Catasto in poche parole), e che dovranno essere restituite entro il 22 ottobre, per poi procedere alla compilazione definitiva degli elenchi degli alloggi da alienare e quindi del previsto Decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.



LE RISULTANZE DELLE SCHEDE SARANNO INSINDACABILI E DEFINITIVE?

Tra una serie di verifiche più o meno di routine (se l’alloggio è in palazzine, in comprensorio,se enucleabile dal complesso, se è provvisto di impianti idrici, impianti fognanti con utenze o meno, aree asservite, se ci sono impianti militari viciniori, etc,etc), spiccano una serie di quesiti quali:
- Proprietà dell’A.D del sedime o delle palazzine;
- Alloggi esistenti in palazzine la cui area di sedime è da frazionare per l’attribuzione come pertinenza;
- Alloggio di pregio (art. 7 comma 8 DM 112 , 18-5-2010)
- eventuali criticità…….

Abbiamo ribadito che non ci saremmo occupati degli elenchi, ma ora si tratta di stabilire se le risultanze delle schede compilate dagli Enti sottoposti alla Direzione Generale del Demanio saranno sottoposte al vaglio da parte di altro Organo Superiore.
E da chi?
Le risultanze dichiarate nella “Scheda Alloggio” influirà in maniera determinante sia sul prezzo ma soprattutto sulle modalità, una vendita all’asta è una vendita all’asta. Gli Enti in indirizzo hanno tutta la professionalità possibile che gli compete, ma come pretendere che un Organo periferico debba esprimersi in merito a certe richieste?

Prendiamone una : l’identificazione degli immobili di pregio. Conosciamo bene la fantasiosa norma inserita dagli Autori all’art. 7 comma 8 del Regolamento. Il possesso di uno solo dei quattro requisiti fa scattare il meccanismo. Il fatto è che questi requisiti sono estremamente complessi e con un crinale molto stretto, ed obbligano e soprattutto richiedono una interlocuzione con altri Organi dello Stato, Beni Culturali, Agenzia del Demanio, Osservatorio OMI Agenzia del Territorio ed il rispetto di vincoli ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 piuttosto che il richiamo alla Legge 2 luglio 1949 n. 408. Le stesse obiezioni valgono naturalmente per l’individuazione degli altri punti sopra evidenziati.

Decisioni prese comunque in filo di fioretto, che impegnano e richiedono autorevoli capacità anche giuridiche. Chi può farlo? Quale è l’abilitazione richiesta per rispondere a quei quesiti? E con quali tempi? Non si può pretendere di sciogliere certi nodi in così breve tempo e non porsi poi la classica domanda: qui custodet custodes? Quindi bisognerebbe porre molta attenzione nell’espletare tale passaggio. Tutti esamineranno tutto, una per una quelle carte. Un esercito di avvocati con lenzuolate di ricorsi rischierà di paralizzare il tutto. Una volta il Sottosegretario Crosetto ci disse: “ passerò tutto al vaglio, con lente d’ingrandimento”. Appunto.
Sergio Boncioli

27 settembre 2010

SOSTIENI CASADIRITTO

IOSSA TEMISTOCLE con causale CASADIRITTO

ADNKRONOS