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ALLOGGI DIFESA ANALISI INFORMAZIONE E ISTRUZIONE PER L'USO

In questa sezione verranno trattati argomenti che maggiormente ci vengono sottoposti

22 luglio 2013

D. - Buongiorno, Vi scrivo per una delucidazione normativa. Il canone a prezzo di mercato è stato sostanzialmente introdotto dall'art 286 comma 3bis del DL 66/2010 (Codice Ordinamento Militare) che recita: "...canone....dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione DI ALLOGGI DI SERVIZIO del Ministero della Difesa". A me sembra del tutto evidente che tale comma sia rivolto esclusivamente al personale NON appartenente al Ministero della Difesa, e spiego perchè. Gli utenti non aventi titolo alla concessione DI ALLOGGI DI SERVIZIO del Ministero della Difesa in generale sono proprio quelli non appartenenti al Ministero della Difesa (pensionati, ex militari a termine ferma, parenti di militari, dimissionari etc); per chi appartiene al Ministero della Difesa e" NON ha titolo alla concessione DELL'alloggio" (si parla di alloggio specifico, quello che si occupa) si applica il comma 3, l'equo canone maggiorato. Mi sembra una lettura evidente e anche facilmente spiegabile.
1) L'equo canone non è stato abolito (il comma 3 esiste ancora, non è stato sostituito dal 3 bis); quindi deve essere applicato a chi non ha titolo allo SPECIFICO alloggio in cui si trova;
2) Il dipendente della Difesa in generale ha titolo alla concessione di alloggi (vedasi REGOLAMENTO sugli alloggi), quindi quando ne occupa uno (anche "sine titulo") non diminuisce la disponibilità generale di alloggi; il personale esterno alla difesa che occupa un alloggio diminuisce di fatto la disponibilità complessiva degli alloggi, ecco perchè si palesa un trattamento diverso. Dirò di più. Questa non è una interpretazione di comodo della legge, mi sembra semplicemente una lettura asettica: provate a rileggere i due commi, a me sembra chiaro, non si capirebbe altrimenti perchè prevedere due fattispecie diverse (EQUO CANONE e PREZZO DI MERCATO) per la stessa tipologia di utenti (SINE TITULO in generale): non è così, la legge prevede espressamente che IL PREZZO DI MERCATO SI APPLICA AGLI UTENTI NON AVENTI TITOLO ALLA CONCESSIONE DI ALLOGGI DEL MINISTERO DELLA DIFESA. Attendo una Vostra gentile opinione in merito, prima di muovere i passi che riterrò opportuno per avere il corretto riscontro normativo Grazie

R. - Gentile Luca, l'art.6 comma 21 quater dal quale discerne la norma che lei cita, nasce dalla Legge Finanziaria del luglio 2010, attraverso la quale lo Stato Maggiore "pretese" dal Parlamento una norma, sulla quale l'intero Governo Berlusconi pose la fiducia, con la quale venivano spazzati per sempre, attraverso un pagamento di un canone, dichiarato "insostenibile" tutte quelle situazioni derivanti da ex concessioni poi scadute, di militari in servizio o in pensione, di figli o altri. La norma prevede a completamento, l'obbligo del rilascio, cioè lo sfratto. Contro questo progetto poi attuato, CASADIRITTO ha lottato contro l'indifferenza di tanti utenti, che erano distratti o menefreghisti fino al punto di non credere a quello che andavamo dicendo. In extremis CASADIRITTO riuscì poi a ripristinare il Decreto annuale Ministro della Difesa, che nel frattempo LA RUSSA aveva "prudentemente" messo nel cassetto per tre anni, che prevede ancora l'equo canone, per alcune categorie, sempre che non hanno più la concessione. Con ciò salvando molte migliaia di famiglie. Questo avvenne in una drammatica seduta alla Camera dei Deputati il 14 febbraio del 2011, quando poi il Decreto Crosetto fu firmato il 16 marzo del 2011. Ora ridurre il tutto a una mera disquisizione dei termini, mi sembra riduttivo. Nel merito, a mio parere, quel passo c he recita "utenti non aventi titolo alla concessione" sta a significare che in quel momento quegli utenti non hanno titolo alla concessione. Ciò non vuol dire che nel caso di utenti in servizio gli stessi non hanno diritto a fare domanda per essere di nuovo concessionari nel caso che fosse accolta. Questa è la sostanza. Spero di aver espresso correttamente la mia opinione. Quello che ora conta è come fare per spazzare l'art.6 comma 21 quater della Finanziaria 2010 ed il conseguente Decreto Crosetto del 16 marzo 2011. Tutti gli articoli da lei citati, sono una semplice derivazione. Spero che lei ci dia una mano. Un caro saluto Sergio Boncioli

10 luglio 2013

D. - Salve, Per prima cosa volevo fare i complimenti a tutto lo staf di casa diritto per quanto fa. Successivamente volevo suggerire di mettersi in contatto con la redazione di quinta la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio ogni sera su rete 4, per parlare di quanto accade sui canoni e sulle vendite degli alloggi demaniali. Volevo anche segnalare che a Torino c'è una palazzo di 70 appartamenti con la maggior parte dei coinquilini ancora in servizio disposti a comprare l'alloggio. Questo palazzo è stato costruito in contemporanea con un altro palazzo rivolto per le case comunali . Mentre il palazzo per le case conunali è stato già venduto da tre quattro anni . Dopo tanti anni il palazzo ha bisogno di lavori di manutenzione ma purtroppo il genio non ha fondi. Grazie per attenzione, Cordiali saluti.

R. - Caro Francesco, ti rinrazio per l'apprezzamento nei confronti di CASADIRITTO, ma è tutto molto difficile, visto i protagonisti che girano....I contatti con TV e stampa si complicano quando trasmissioni e articoli debbono avere una conclusione logica e non un fatto di cronaca o peggio uno scoop.Le vendite del Comune e degli alloggi della Fifesa sono su piani giuridicamente e strutturalmente diversi. Per essere venduti gli alloggi della Difesa debbono essere dichiarati per Decreto giuridicamente non più utili per la Forza Armata di appartenenza e questo pone degli intoppi di molti aspetti, come puoi immaginare. Ti ringrazio e se vuoi mandami l'indirizzoz. Un cato saluto Sergio Boncioli

6 luglio 2013

D. - Caro Sergio, sono un sine titulo di Ostia lido uno i quei pochi che ha deciso di comprare casa, la scorsa settimana mi e`pervenuta da Pratica di Mare la solita lettera annuale per la comunicazione dei redditti di tutto il nucleo familiare. Vorrei sapere qualora superassi il redditto del decreto annuale a cosa andrei in contro visto che ho anche un componente della famiglia (moglie) con la legge 104? Applicherebbero l'aumento del 50% oppure prenderebbero in considerazione il tanto "amato" decreto La russa/Crosetto? Grazie.

R. - Caro Domenico, se un tuo familiare ricade nella 104 art.3 comma 3, e tu sei in possesso della relativa certificazione, la inserisci nell'allegato che Pratica di Mare ti ha inviato e ti debbono applicare l'equo canone in conformità al Decreto Annuale.Altrimenti me lo devi far sapere. Un caro abbraccio a tutti gli amici di Ostia, Sergio Boncioli

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