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MILANO: ALLA 1^ REGIONE AEREA LE SENTENZE DEL TAR SEMBRANO RIMBALZARE: VOGLIONO APPLICARE RETROATTIVAMENTE IL NUOVO CANONE, ANZICHE’ ALLA DATA DELLA NUOVA NOTIFICA

CASADIRITTO VORREBBE ESSERE SMENTITO OPPURE AVER MALE INTERPRETATO

Stravolto ed estenuato da questo comportamento singolare, il Maresciallo Cosimo e la sua Famiglia si rivolgono a Casadiritto

ALLA LUCE DI QUESTO ULTERIORE EPISODIO ED ALLO STATO DELLE COSE, SEMBRA ESSERE IN PRESENZA DI UN INGIUSTIFICATO E DISCUTIBILISSIMO COMPORTAMENTO, CHE APPARE CHIARO DA DOCUMENTI IN NOSTRO POSSESSO. VORREBBERO MIGLIAIA DI EURO NON SPETTANTI. LO STESSO COMANDO HA MOLTE CHANCES DI ACQUISIRE UN SIMPATICO E NON INVIDIABILE PRIMATO. ATTENDIAMO UNA SMENTITA OPPURE LA VERSIONE AUTENTICA DIRETTAMENTE DALLA DIFESA

E’ nota la differenza tra la fretta e la velocità. La prima, la fretta, come la gatta, partorisce gattini ciechi, come dice un vecchio proverbio e nel caso di specie, induce all’errore, se si è almeno in buonafede. L’altra, la velocità, unita però alla sapienza, può essere una dote encomiabile. Parliamo di alloggi nella fattispecie, a tutto campo, riferendoci all’applicazione dei canoni di mercato, ai ricorsi, alle sentenze del TAR Lazio, ed a quant’altro, un piatto ricco ancorchè un piatto avvelenato perché produce effetti che hanno avvelenato l’esistenza di migliaia di famiglie e continua a farlo anche se a distanza di tanto tempo. Un piatto che ha procurato errori madornali nella sua applicazione da parte di Organi preposti della Difesa, non preparati a quella particolare “pietanza” , e già che ci siamo facciamo anche un riferimento a quelle nuove norme, varate di recente dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati, che dovranno essere poi applicate, per paradosso, praticamente da quegli stessi Organi. Norme, approvate il 20 dicembre. Dopo due mesi è stato dato corso solo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11/2/2014 del Decreto Legislativo n.7 art.9 comma 3 bis, ove viene ritoccato lo sconto da apportare in caso di vendita (dal 30 viene portato al 33% lo sconto iniziale) e viene ridotto al 75% dal 100% l’aumento ISTAT. Le altre norme, come abbiamo dall’inizio anticipato, verranno spalmate su vari provvedimenti regolamentari e ordinamentali, primo fra tutti il Decreto annuale. Abbiamo anche messo in luce l’urgenza di procedere a questa formalizzazione. Ma veniamo a Milano.

CHE COSA STA ACCADENDO A MILANO. Avviene a Milano. L’azione si svolge tutta all’interno del COMANDO 1^ REGIONE AEREA DELL’AERONAUTICA MILITARE.

Agli osservatori meno attenti ricordiamo che si tratta dello stesso Comando che ha preso pochi mesi addietro, (vedi nostro Report del 3 novembre 2013 sul sito) la singolare iniziativa, unico in tutta Italia, di richiedere l’ indicatore ISEE alle famiglie in fascia protetta, iniziativa impropria secondo le direttive impartite dalla Cellula Operativa Interforze che l’aveva emanata e riservata soltanto alle famiglie fuori fascia, per determinate una speciale graduatoria finalizzata al recupero degli alloggi. Sempre per la cronaca, ricordiamo che questa iniziativa era stata respinta dai destinatari i quali correttamente ricordavano o inviavano di nuovo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come era d’obbligo in sostituzione dell’ ISEE impropriamente richiesto. Tale interpretazione tutta “meneghina” era e rimane misteriosa. Che cosa volevano recuperare dalle categorie protette non è dato ancora sapere. Avremmo bisogno, tutti di recuperare invece credibilità ed autorevolezza. Un Comando, quello di Milano, che sembra dedito a singolari e discutibili iniziative e atteggiamenti, come dimostra il tentativo di applicare uno speciale “rito ambrosiano” per procedere a una sorta di punture di spillo sui sine titulo protetti dalla legge, come ben sa lo stesso Comando.

ORA SI CIMENTA DI NUOVO IN UNA ARDUA E ACROBATICA IMPRESA. Lo scopo: quello di incassare da un maresciallo di Milano, due anni e passa di canone di mercato, malgrado la sonora batosta del TAR che annulla la prima notifica. Il maresciallo avrebbe dovuto pagare, secondo CASADIRITTO ed il Regolamento, soltanto il canone preesistente fino alla nuova notifica. I fatti.

1° TEMPO. In data 5 ottobre 2011, (prima lettera di notifica) Il Comando 1^ Regione Aerea – Milano, Piazza Novelli 1. scrive al maresciallo COSIMO "......in ottemperanza.... sono state finalizzate le attività per la ridefinizione del canone di occupazione.......", per poi continuare “si rende noto che a decorrere dalla data di notifica del presente atto, il canone di occupazione dell’alloggio in oggetto, è stato determinato in euro 1.375,95 (novantacinque)".

L’Aiutante ancora era all’oscuro di CASADIRITTO e della sua battaglia, ma comunque, come tanti, si collega successivamente. Prende consapevolezza ed assieme a tanti altri di Milano ricorre al TAR contro quel canone per lui ritenuto inconcepibile e sorprendente, non essendo d’accordo e non potendo donare quasi tutta la sua pensione. Naturalmente il TAR, con la sentenza di cui alleghiamo copia del dispositivo nelle sue parti essenziali, annulla la notifica del 5 ottobre 2011 “per difetto di istruttoria” e soprattutto “per motivazione nella concreta determinazione del canone”.

Insomma quel Comando di Milano, non avendo saputo far di conto correttamente, oltre le altre motivazioni, era stato inesorabilmente bocciato e la notifica viene così annullata e cestinata.

2° TEMPO. Il COMANDO DELLA 1° REGIONE AEREA di Milano, naturalmente confidente delle proprie capacità di calcolo, non si oppone alla sentenza del TAR LAZIO . Incassa il colpo senza battere ciglio. Ma…

Ricomincia il balletto dei numeri. Il Comando Regione di Milano per bocca del Comando Aeroporto, con lettera del 30.3.2013, scrive che sarà rideterminato nuovamente il canone con un altro sopralluogo, chiedendo contemporaneamente con lettera del 14.3.2013 in modo corretto l’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per applicare il coefficiente correttivo da applicare, una volta determinato il nuovo canone.

MA ECCO IL COLPO DI SCENA. In data 23 dicembre 2013 (il cui atto risulta notificato il 31/12/2013) secondo atto di notifica, il COMANDO 1° REGIONE AEREA dell’Aeronautica Militare, Piazza Novelli 1 in Milano, invia al paziente aiutante “in ottemperanza a quanto previsto dalle norme a riferimento” e crediamo noi di CASADIRITTO, senza malizia, anche a quanto lo stesso Decreto CROSETTO del 16 marzo 20111 recita all’art.3 comma 3, vale a dire che “ Al termine della procedura di cui i commi precedenti , i Comandi o gli organismi di cui al comma 1 emanano i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone e provvedono alla notifica agli interessati, dalla quale DECORRE L’APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE”, calcolato ora in euro 659,91. La comunicazione a mezzo raccomandata ( invece della notifica di Atto Giudiziario come era previsto) al contrario indica che la decorrenza della nuova ri-ri-determinazione del canone partirà il 7 ottobre 2011 e non dalla data di notifica della raccomandata del 23 dicembre 2013 avvenuta in effetti il 31 dicembre.

PRIMA CONSIDERAZIONE. Tecnicamente, con una impassibilità ferrea, e con una notevole faccia tosta, si passa da 1.375,95 euro a 651,91 euro, senza nemmeno fare i conti sulle proprie capacità di operare correttamente in materia. Questo o quello per me pari sono, sembra l’atteggiamento. Senza nemmeno chiedere scusa ad una famiglia che rischiava, senza quel ricorso di andare letteralmente alla rovina, in default come da sempre diciamo, senza porsi un caso di coscienza e provare nemmeno un minimo di eufemistico, per non dire di peggio “disagio”, di ordine morale se non tecnico, almeno per le determinazioni ”ballerine” del proprio operato. Volevano mandare alla rovina una famiglia, come in tanti casi in ogni parte d’Italia, come una commistione di fatto creatasi fra alcuni Vertici militari, tecnici e amministrativi , sono riusciti a fare. Ma quel maresciallo, con propri sacrifici pagandosi il proprio ricorso, trovando un bravo avvocato e un sensibile Tribunale, è riuscito a sventare, e lo ha evitato. Come in gran parte CASADIRITTO era riuscita ad evitare, direttamente sensibilizzando con la sua azione il Parlamento, esentando dal Decreto Crosetto, circa 3.000 famiglie a basso e medio reddito, con la Risoluzione del febbraio 2011.

SECONDA CONSIDERAZIONE. Quel Comando, già noto per la “Pesca a strascico” ricordato all’inizio, ora si cimenta avventurosamente in un campo impervio, quanto discutibilissimo.

Quel canone rideterminato per la seconda volta, di euro 659,91, sia pure attraverso un curioso quanto articolato marchingegno, viene comunicato che sarà riscosso, previo pagamento diretto sulle competenze pensionistiche, nel seguente modo:

– dal 7.10.2011 al 30.6.2012, euro 632,48;
– dal 1.7.2012 al 30.6.2013, euro 652,09;
– dal 1.7.2013 a tutt’oggi, euro 659,91.

Anziché 421,27 (vecchio canone) fino al 31 dicembre 2013, data della nuova notifica. Una differenza complessiva di circa 6.000 euro che in maniera curiosamente improbabile ma determinata, il Comando se ne vuole impossessare.

Nota: le differenze esposte dal Comando crediamo siano attribuibili in conseguenza dell’aumento annuale ISTAT.

A nostro parere, fino alla determinazione del canone, avvenuto con lettera del 23 dicembre 2013, addirittura con raccomandata a.r. anziché come previsto con Atto Giudiziario (in busta verde, come prevede la procedura) doveva essere attribuito il vecchio canone antecedente alla prima notifica del 5 ottobre 2011 poi annullata dalla decisione del TAR, vale a dire euro 421,27 ultimo canone pagato prima dell’arrivo della prima determinazione del canone di mercato, poi bocciata dal TAR, in attesa della nuova procedura. Quella scaletta diventa incomprensibile e altrettanto lo sono i singoli importi, comprese le singole decorrenze. In poche parole, prima del 23 dicembre, valeva il vecchio canone, dopo il 23 dicembre (in effetti il 31 è la data della notifica) il nuovo canone. Come prevede, appunto il Decreto del 16 marzo 2011 art.3 comma 3.

Ora a meno di interpretazioni errate o confusioni di idee, sulle quali ognuno di noi può incorrere, quanto risulta agli atti ci sembra esemplare e chiaro: quel Comando ha interpretato a suo modo, a nostro avviso errato, il dettato di quel Decreto. Violando un principio, uno dei pochi che condividiamo, del Decreto Crosetto: quello che lega la notifica alla partenza del canone.

Non vale poi il solito consiglio: ma perche quel maresciallo non ricorre ancora al TAR ?. A parte il discutibile comportamento di una Amministrazione che vuole costringere tutti non ad una sana interlocuzione, ma al “o fai ricorso o qui comando io”. Ma c’è un piccolo particolare: il ricorso costa migliaia di euro e chi paga, di solito è la parte che subisce una vessazione, in anticipo, anche se poi risulterà vincente. In questo caso quel maresciallo è esausto e non ne può più e ci scrive una lettera, che per pura “pietas” dell’Istituzione Difesa, ci asteniamo dal proporre. Poi le spese, in caso di successo, saranno compensate, vale a dire ognuno per se. Dell’altra parte, a noi nota, poiché è la nostra controparte , di solito affronta il Tribunale a “gratis”, in quanto rappresenta lo Stato.

VARI ED INQUITANTI SONO GLI INTERROGATIVI CHE CI DOBBIAMO PORRE DOPO I RIPETUTI EPISODI DI MILANO E DI TANTE ALTRE PARTI D’ITALIA

Questi Comandi saranno gli stessi che dovranno applicare le NUOVE NORME inserite nell’ormai datato Parere del 20 dicembre 2013?

Con quale preparazione, competenze, atteggiamenti più o meno vessatori e soprattutto con quale “forma mentis” lo sapranno poi renderlo operante nella loro complessa e articolata applicazione già di per se oggettivamente difficile ?. Prepariamoci. Se qualcuno ci dirà ”state sereni”, visti i precedenti, sicuramente non lo saremo.

Sergio Boncioli

Allegati:
   Carteggio riguardante la documentazione citata
   Risposta del Mllo Cosimo 28/01/2014

19 febbraio 2014

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